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NUOVO REGOLAMENTO DI SICUREZZA
Di seguito vengono riportati gli articoli che interessano la subacquea ed alcuni importanti chiarimenti emanati dal Comando Centrale delle Capitanerie, in risposta ad alcuni quesiti presentati da ADISUB (Associazione Didattiche Subacquee).
 

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto
(GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)
 
Capo III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
 
 
Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
 
 
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell’allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), È richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l’esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 
c) un’unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
 
Art. 91
Segnalazione
 
1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
 
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo È costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
 
3. In caso di più subacquei in immersione, È sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo È dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
 
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

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ADISUB ha avuto un importante ruolo durante i lavori preparatori del nuovo codice di sicurezza, in quanto è riuscito ad eliminare o semplificare richieste alle quale sarebbe stato troppo difficile adeguarsi. In più, grazie al lavoro di ADISUB, questo codice ha dettato importanti chiarificazioni su alcuni punti controversi, quali la segnalazione del subacqueo in immersione notturna e l'obbligo di una sola boa per un gruppo di subacquei.
Inoltre ADISUB, successivamente alla pubblicazione del regolamento di sicurezza, ha inviato una serie di quesiti al Comando Centrale delle Capitanerie per chiarire alcuni punti controversi, sostenendo:
 
1) l'esenzione dall'iscrizione in appositi registri dei natanti utilizzati dai centri di immersione ed addestramento;
 
2) la non applicabilità delle norme di sicurezza sopra riportate ai privati;
 
3) la non obbligatorietà dell'applicazione delle norme di sicurezza ai natanti utilizzati dai centri di immersione ed addestramento;
 
(nota: i Comandi Periferici delle Capitanerie possono comunque chiedere ai centri di immersione ed addestramento, con apposita ordinanza, di rispettare queste norme anche nel caso di utilizzo di natanti)
 
4) che la persona abilitata al primo soccorso subacqueo, la cui presenza a bordo è richiesta nel caso di utilizzo di imbarcazioni da diporto da parte dei centri di immersione ed addestramento, non deve essere obbligatoriamente in possesso di un brevetto subacqueo, ma che deve solo avere ricevuto un idoneo addestramento al primo soccorso ed alla gestione dei possibili incidenti da immersione.

CLICCA QUI PER VEDERE IL QUESITO DI ADISUB

Il Comando Centrale delle Capitanerie, nel trasmettere il quesito al competente ufficio del Ministero dei Trasporti, già concordava in pieno sulla linea di ADISUB.

CLICCA QUI PER VEDERE IL PARERE DEL COMANDO CENTRALE DELLE CAPITANERIE

Il Ministero dei Trasporti, ricevuto il quesito di ADISUB, ugualmente concordava in pieno sulla linea di ADISUB e formalizzando la relativa risposta, invitava il Comando Centrale delle Capitanerie a divulgare questa impostazione ai Comandi Periferici delle Capitanerie, alle forze di Polizia operanti nelle acque marittime ed interne ed a tutti gli altri organi interessati.

CLICCA QUI PER VEDERE LA RISPOSTA DEL MINISTERO AL QUESITO DI ADISUB

Il Comando Centrale delle Capitanerie, ricevuta la risposta del Ministero, inviava a tutti gli interessati questa risposta, che eviterà l'irrogazione di sanzioni a subacquei e centri di immersione e di addestramento derivanti da erronee interpretazioni delle norme in vigore, che a quanto pare già erano stata emanate da alcuni organi. Inoltre ADISUB, incluso fra i destinatari della circolare del Comando Centrale delle Capitanerie, vede ufficialmente riconosciuto, sia a livello nazionale che a livello locale, il proprio ruolo di rappresentante delle maggiori organizzazioni didattiche subacquee attive in Italia e degli interessi dei subacquei, centri di immersione e scuole.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CIRCOLARE COMPLETA DEL COMANDO DELLE CAPITANERIE

 

 

 

 

 

 

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